STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO CULTURALE VILLARDORESE"

Titolo I - Costituzione, sede e scopo

Articolo 1) Si costituisce in Villar Dora l'associazione culturale "Gruppo Culturale Villardorese" con sede in Via S. Ambrogio, 6 presso la Società Cooperativa

Articolo 2) L'associazione si rifà all'articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nel cui spirito intende operare e non si propone scopi di lucro.

Articolo 3) L'associazione si propone di:

Titoli II - I soci.

Articolo 4) L'associazione è costituita da soci di età non inferiore ai 16 (sedici) anni, regolarmente iscritti e tesserati. Per essere soci è necessario aderire alle finalità dell'associazione, versare una quota associativa e compilare una tessera con i propri dati.

Articolo 5) cgni persona che abbia preso la tessera fa parte di diritto dell'associazione. I motivi di non accettazione di un socio vanno resi noti entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Articolo 6) In tutti i casi di contestazione sull’accettazione o meno di un socio deciderà l'Assemblea con voto segreto. Parimenti deciderà l'Assemblea in seduta pubblica e voto segreto sull'espulsione di un socio per indegnità.

Titolo III - Organi sociali

Articolo 7) Gli organi dell'associazione sono: .

Inoltre possono essere costituiti dal presidente, sentito il consiglio direttivo, dei comitati (sportivi, scientifici ecc.) aventi lo scopo di curare aspetti particolari dell'attività dell'associazione.

Articolo 8) L'assemblea dei soci viene convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all' anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta venga da questo ritenuto necessario; è convocata altresì quando ne facciano richiesta scritta almeno 1/3 dei soci. Per la validità della riunione dell'Assemblea. è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno del numero dei soci. Per la seconda convocazione, che dovrà tenersi in giorno diverso dalla prima, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei convenuti. In entrambi i casi le deliberazioni verranno prese a maggioranza semplice. L'avviso di convocazione verrà affisso all'albo della Cooperativa per cinque giorni. Ulteriori dettagli relativi al funzionamento delle sedute degli organi sociali potranno essere contenuti in appositi regolamenti da predisporsi da parte del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

Articolo 9) L' assemblea ordinaria dei soci, da convocarsi entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno, approva il programma annuale delle attività dell'associazione, in particolare la destinazione dei fondi, ed il programma consuntivo delle attività dell’anno precedente. Inoltre elegge il presidente e il Consiglio direttivo che durano in carica due anni.

Articolo 10) Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di 5 membri fino ad un massimo di 15 di cui almeno 2/3 elettivi. ed elegge al suo interno un segretario con funzioni amministrative. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno una volta al trimestre ed ogni qualvolta ne venga richiesto per iscritto da almeno 1/3 dei suoi membri. Le sedute sono pubbliche.
I presidenti delle associazioni sportive e culturali di Villar Dora possono richiedere per iscritto di far parte del consiglio direttivo dell’associazione. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice sulla richiesta.

Articolo 11) Compiti del consiglio sono:

Articolo 12) Il presidente è garante del conseguimento degli scopi dell' associazione e deve adoperarsi perché ciò avvenga nel rispetto della costituzione della Repubblica Italiana e delle sue leggi.
Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione sia nei rapporti contrattuali ed amministrativi che in giudizio.
E' responsabile dell'utilizzo dei fondi di cui deve rispondere all'assemblea dei soci ed ha1a la facoltà di accettare contributi, lasciti o donazioni a favore dell'associazione, previa approvazione a maggioranza del consiglio direttivo.

Titolo IV - Attività sociale

Articolo 13) L'attività dell’associazione sarà ordinata secondo l'apposito bilancio preventivo annuale, redatto dal segretario amministrativo ed approvato dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci, sulla scorta dei mezzi finanziari disponibili.
Agli enti pubblici che metteranno a disposizione dell'associazione dei mezzi finanziari, ed ai cittadini ed associazioni che ne facciano richiesta, verrà inviato, per conoscenza, il relativo bilancio consuntivo.

Articola 14) E' vietata la ripartizione di dividendi fra i soci.

Titolo V - Disposizioni generali

Articolo 15) Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono gli articoli 36-42 del C.C.

Articolo 16) I soci fondatori eleggeranno il primo consiglio direttivo che eleggerà il Presidente.